Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 nov 1985
1. Il quantitativo aggiuntivo di frumento di cui all', paragrafo 2, lettera b) deve trovarsi in un rapporto di 1,5: 1 con il frumento a prezzo ridotto. 2. La vendita di un quantitativo aggiuntivo di frumento è effettuata ad un prezzo fisso uguale al prezzo di vendita del frumento tenero, adeguato sulla base delle maggiorazioni e detrazioni specificate nel regolamento (CEE) n. 1507/77 della Commissione (3), applicabile al momento del ritiro del quantitativo aggiuntivo dal magazzino d'intervento. 3. Il suddetto quantitativo aggiuntivo è trasportato nell'Irlanda del Nord a spese dell'acquirente. 4. L'acquirente del quantitativo aggiuntivo di frumento trasportato deve incorporare il frumento in alimenti composti per gli animali e provvedere allo smercio di tali alimenti composti per gli animali prima del 21 maggio 1986; tutte le vendite di detto frumento effettuate dopo il 21 maggio 1986 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3229:oj#art-3