Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 nov 1985
1. L'organismo d'intervento del Regno Unito mette in vendita, alle condizioni previste dal paragrafo 2, il frumento che è stato trasportato in Irlanda del Nord in conformità con il disposto dell'. La vendita è effettuata a prezzo fisso alle condizioni prescritte dal secondo comma dell' del regolamento (CEE) n. 2918/85. Il frumento così venduto è denominato qui di seguito frumento venduto a prezzo ridotto. 2. La vendita del frumento a prezzo ridotto è subordinata alle seguenti condizioni: a) l'acquirente deve incorporare il frumento in alimenti composti per gli animali nell'Irlanda del Nord e provvedere allo smercio di tali alimenti composti per gli animali anteriormente al 21 maggio 1986; tutte le vendite di detto frumento che hanno luogo a partire dal 21 maggio 1986 sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (2); b) l'acquirente di un quantitativo di frumento a prezzo ridotto deve impegnarsi ad acquistare contemporaneamente un quantitativo aggiuntivo di frumento tenero secondo le condizioni previste dall'. 3. L'acquirente costituisce una cauzione per garantire l'osservanza degli obblighi che gli incombono ai sensi del presente articolo.
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