Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

In vigore dal 15 nov 1985
1. All'articolo 6, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: « 5. In caso d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma: - il buono è rilasciato al fornitore soltanto su presentazione all'autorità competente di un documento redatto dal richiedente, quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, e recante tutte le indicazioni di cui al precedente paragrafo 3, inclusa la designazione del fornitore per la durata di validità del buono e, se del caso, il numero del solo conto cui sarà addebitato il pagamento dei prodotti consegnati; - fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, l'aiuto è concesso soltanto su presentazione di una ricevuta per i quantitativi effettivamente consegnati, redatta dal richiedente quale definito dall'articolo 7, paragrafo 1, o in base ad un rapporto di controllo delle autorità competenti effettuato prima del pagamento definitivo dell'aiuto, da cui risulti che le condizioni necessarie per il suddetto pagamento sono effettivamente soddisfatte o, se lo stato membro lo autorizza, su presentazione dell'estratto del conto del fornitore al quale sono accreditate, ad esclusione di qualsiasi altra operazione, le forniture dei quantitativi addebitati al conto di cui al primo trattino ». 2. All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite un modulo-tipo, prescritto dall'autorità competente dello stato membro e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: - i quantitativi ripartiti per categoria di prodotti; - il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico, dell'unione di scuole, dell'associazione o dell'ente locale interessati, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma; - il prezzo e l'importo dell'aiuto corrispondente. La domanda può altresì comprendere il nome o l'indirizzo del fornitore o dei fornitori. Gli importi devono essere giustificati da fatture, tenute a disposizione delle autorità di controllo. Tali fatture devono indicare separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti che figurano nell'allegato e essere quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento ». 3. All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: « In caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente è autorizzata a versare l'acconto di cui al terzo comma su richiesta dell'interessato, senza esigere i documenti giustificativi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, in base ai quantitativi forniti. In tal caso, il fornitore presenta all'autorità competente, entro un mese a decorrere dalla data del versamento dell'acconto, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto, a meno che l'autorità competente non elabori il rapporto di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo trattino. Il pagamento di cui sopra viene effettuato entro 6 mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda ». 4. All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) seguente: « c) il 1o ottobre di ogni anno, la soluzione presa in considerazione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, secondo trattino ».
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