Art. 7

Art. 7

In vigore dal 15 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25. (4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3205:oj#art-7