Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 nov 1985
La vendita dei cereali di cui all', paragrafo 1, ha luogo mediante vendita a prezzo fisso con detrazione alle condizioni previste dal secondo comma dell' del regolamento (CEE) n. 2918/85. Il frumento e/o l'orzo così venduti sono denominati qui di seguito « il cereale a prezzo ridotto ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3218:oj#art-2