Art. 2
In vigore dal 14 nov 1985
La vendita dei cereali di cui all', paragrafo 1, ha luogo mediante vendita a prezzo fisso con detrazione alle condizioni previste dal secondo comma dell' del regolamento (CEE) n. 2918/85.
Il frumento e/o l'orzo così venduti sono denominati qui di seguito « il cereale a prezzo ridotto ».
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