Art. 5
In vigore dal 11 nov 1985
Le disposizioni dell', paragrafo 1, non si applicano ai prodotti provenienti, prima di essere stati sottoposti ad uno dei regimi di cui all', paragrafo 3:a) da uno stato membro che figura nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna: - per quanto concerne i prodotti cui sono stati applicati importi compensativi monetari all'atto della loro esportazione dallo stato membro di provenienza, se le formalità doganali di esportazione vi sono state espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica; -per quanto concerne gli altri prodotti, quando ricorrono le condizioni definite all', paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino;b)da un paese diverso da quelli che figurano nell'allegato II, lettere B o C, prima colonna, se ricorrono le condizioni: -indicate nell', paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, qualora si tratti di uno stato membro che figura nell'allegato II, lettera B, terza colonna, -indicate nell', paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, negli altri casi.Gli stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopraccitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore. Nel caso di cui al primo trattino, la prova richiesta è quella specificata all', paragrafo 3.
Storico versioni
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