Art. 13
In vigore dal 11 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986. Esso si applica esclusivamente per i periodi che saranno determinati in base alla procedura di cui all'.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 268 del 9. 10. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 8.
(4) Vedi pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) GU n. L 281 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.
Storico versioni
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