Art. 13

Art. 13

In vigore dal 11 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986. Esso si applica esclusivamente per i periodi che saranno determinati in base alla procedura di cui all'. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 268 del 9. 10. 1984, pag. 11. (3) GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 8. (4) Vedi pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale. (5) Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale. (1) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale. (1) GU n. L 281 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3156:oj#art-13