Art. 11

Art. 11

In vigore dal 11 nov 1985
Ai fini del presente regolamento,- la data della modifica e la data iniziale,-i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I,-i movimenti dei prodotti ed i relativi prodotti, di cui all'allegato II, e-gli organismi di cui all'allegato IVsono determinati in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1) o, a seconda dei casi, in base alla procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.Sempre con la stessa procedura si possono decidere deroghe o complementi al presente regolamento.
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