Art. 9

Art. 9

In vigore dal 11 nov 1985
1. La dichiarazione d'esportazione utilizzata all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'importo compensativo monetario, e più particolarmente:a) la voce o sottovoce della tariffa doganale comune;b)una descrizione dei prodotti, fondata sulla nomenclatura in uso per gli importi compensativi monetari;c)il peso netto prodotti o, se del caso, il quantitativo espresso nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare l'importo compensativo monetario applicabile alle singole voci o sottovoci della tariffa doganale comune;d)se necessario per il calcolo dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti. 2. Nessuna informazione riguardante gli importi compensativi monetari dev'essere fornita se, con una dichiarazione ovvero non presentando i documenti prescritti, l'esportatore manifesta l'intenzione di non beneficiare degli importi stessi.
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