Art. 6
In vigore dal 11 nov 1985
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, l'interessato è tenuto a fornire nel documento all'uopo prescritto tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'importo compensativo monetario, e più particolarmente:a) la voce o sottovoce della tariffa doganale comune;b)una descrizione dei prodotti fondata sulla nomenclatura in uso per gli importi compensativi monetari;c)il peso netto dei prodotti o, se del caso, il quantitativo espresso nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare l'importo compensativo monetario applicabile alle singole voci o sottovoci della tariffa doganale comune;d)se necessario per il calcolo dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti. Sezione C Esportazione
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