Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 nov 1985
I corsi di cambio in contanti delle monete degli altri stati membri nei confronti di ciascuna delle monete degli stati membri che sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono derivati dai corsi dell'ECU, stabiliti giornalmente dalla Commissione ed espressi nelle monete interessate e pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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