Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il periodo di cui all', paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, e all' del regolamento (CEE) n. 1677/85 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva. 2. Le eventuali modifiche degli importi compensativi monetari, risultanti dalle constatazioni effettuate nel corso del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1, sono applicabili in linea di massima a partire dal lunedì seguente il periodo.
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