Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 con riserva di entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo. Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // // // // // // // (1) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5. (2) GU n. L 313
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