Art. 1
Nell'articolo 13, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2858/85 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 5 nov 1985
« 1. Al fine di garantire che i prodotti aggiudicati siano trasformati e smaltiti in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, l'acquirente è tenuto a costituire una cauzione:
- per i prodotti delle sottovoci ex 02.01 A III a) 1, 3 e 5 della tariffa doganale comune: 150 ECU per tonnellata,
- per gli altri prodotti: 200 ECU per tonnellata ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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