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Art. 3

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In vigore dal 4 nov 1985
« Sono stabilite norme di commercializzazione per: - i gamberetti grigi (Crangon crangon), - i granchi di mare (Cancer pagurus), - gli scampi (Nephrops norvegicus), di cui rispettivamente alle sottovoci 03.03 A IV b) 1, ex 03.03 A III b) ed ex 03.03 A V a) 2 della tariffa doganale comune, presentati freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua ».
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