Art. 3
Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 4 nov 1985
«
Sono stabilite norme di commercializzazione per:
- i gamberetti grigi (Crangon crangon),
- i granchi di mare (Cancer pagurus),
- gli scampi (Nephrops norvegicus),
di cui rispettivamente alle sottovoci 03.03 A IV b) 1, ex 03.03 A III b) ed ex 03.03 A V a) 2 della tariffa doganale comune, presentati freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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