Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 2. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25. (4) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 6.
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