Art. 2
In vigore dal 31 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 2.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 6.
Storico versioni
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