Art. 4
In vigore dal 24 ott 1985
1. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono marcate con la lettera maiuscola indicante la classe in conformità dell', paragrafi 2 e 3 del regolamento suddetto o la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra in conformità dell', paragrafo 1, del medesimo regolamento e se del caso, di altre indicazioni ritenute appropriate. Le lettere o le cifre devono avere un'altezza di almeno 2 cm. La marcatura può essere effettuata mediante inchiostro non tossico, indelebile e termoresistente oppure ricorrendo a ogni altra forma di marcatura permanente, previa autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti.
2. Le mezzene sono marcate sulla cotenna al livello della zampa posteriore o del prosciutto.
3. È pure considerata marcatura accettabile un'etichetta applicata in modo tale da renderne impossibile l'asportazione senza danneggiarla.
Storico versioni
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