Art. 2
In vigore dal 23 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
(3) GU n. L 369 del 29., 12. 1978, pag. 12.
(4) GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.
(5) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.
Storico versioni
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