Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28. (3) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20. (4) GU n. L 166 del 25. 6. 1983, pag. 16.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2947:oj#art-2