Art. 5
In vigore dal 29 ago 1985
1. Su richiesta dell'interessato, l'autorità competente constata che l'estirpazione ha avuto luogo e certifica l'epoca in cui è stata effettuata.
La prova di cui all', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 777/85 consiste nel certificato di cui al primo comma.
2. Prima di procedere al versamento del premio, l'autorità competente verifica se ricorrono le condizioni previste dall', paragrafo 2, primo trattino e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/85.
3. L'autorità competente verifica se sono rispettati gli impegni di cui all', paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 777/85; tale verifica avviene almeno ogni quattro anni a partire dalla data in cui detti impegni sono stati assunti.
Storico versioni
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