Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 ago 1985
1. Nella domanda per la concessione del premio di cui all' del regolamento (CEE) n. 777/85 il richiedente deve segnatamente indicare: - il proprio nome e indirizzo, nonché a quale titolo egli coltiva il vigneto per il quale chiede il premio, - la superficie vitata a coltura specializzata o a coltura mista da lui coltivata, - i dati necessari per l'identificazione delle parcelle destinate all'abbandono definitivo, per le quali egli chiede il premio, - la superficie, espressa in ettari, are e centiare, del vigneto da estirpare, - l'età e il modo di conduzione della vigna da estirpare, - le varietà oggetto di tale azione, - la data in cui è prevista l'estirpazione. Insieme alla domanda devono essere presentati i documenti giustificativi che consentano di verificare se ricorrono le condizioni di cui all', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 777/85. 2. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità competente: - procede alla classificazione delle superfici in questione, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 (1), - procede alla verifica delle indicazioni di cui al paragrafo 1, - registra le dichiarazioni di impegno di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 777/85, - constata, per quanto riguarda i vigneti per uve da vino, la capacità produttiva delle superfici da estirpare, tenendo conto segnatamente dell'età, dello stato di manutenzione e della proporzione dei ceppi mancanti e determina il rendimento per ettaro di tali superfici. Questa determinazione viene effettuata sulla base della capacità produttiva constatata, nonché della dichiarazione ufficiale di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 777/85, fatta in conformità delle disposizioni stabilite dallo stato membro, al più tardi il 15 ottobre 1985, - notifica al richiedente l'importo del premio che gli è riconosciuto, dopo avergli dato la possibilità di presentare le proprie osservazioni. 3. Gli stati membri possono disporre che, qualora la domanda concerna la totalità della superficie coltivata a viti per uve da vino dell'azienda, la constatazione della capacità produttiva di cui al paragrafo 2, quarto trattino, non è necessaria.
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