Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65. (4) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 14.
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