Art. 2
In vigore dal 29 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65.
(4) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 14.
Storico versioni
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