Art. 3
In vigore dal 19 ago 1985
1. La distillazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 e del presente regolamento.
2. I vini che possono formare oggetto di distillazione sono quelli che sono stati oggetto di magazzinaggio a lungo termine.
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