Art. 86

Art. 86

In vigore dal 5 ago 1985
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Allegato 2 ELENCO DEGLI ATTI (alla data del 5 agosto 1985) (Ove risulti non necessario notificare gli accordi di cui trattasi in base ad alcuno di questi regolamenti o comunicazioni, può essere tuttavia opportuno riceverne copia). REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 di applicazione degli del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204) con modifiche (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655; n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696; n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49; n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 92; GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94). Regolamento n. 27 della Commissione del 3 maggio 1962 d'applicazione del regolamento del Consiglio n. 17 (GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118) con modifiche (GU n. L 189 dell'1. 8. 1968, pag. 1; n. L 173 del 3. 7. 1975, pag. 11; n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 94). REGOLAMENTI CHE ASSICURANO ESENZIONI PER CATEGORIE PER UN AMPIO NUMERO DI ACCORDI Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione del 22 giugno 1983, di applicazione dell', paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, di applicazione dell', paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5). Vedasi anche la comunicazione concernente i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, del 22 giugno 1983, di applicazione dell', paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 2). Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, di applicazione dell', paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15, con rettifica GU n. L 113 del 26. 4. 1985, pag. 34). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione. Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, di applicazione dell', paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di distribuzione di veicoli a motore e di servizio di assistenza (GU n. L 15, del 18. 1. 1985, pag. 16). Vedasi anche la comunicazione della Commissione concernente questo regolamento (GU n. C 17, del 18. 1. 1985, pag. 4). Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, di applicazione dell'arti- colo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1). L'articolo 4 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione. Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, di applicazione dell', paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5). L'articolo 7 di questo regolamento prevede una procedura di opposizione. COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE A CARATTERE GENERALE Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921/62), che afferma che la Commissione ritiene che tali accordi non ricadano in linea di massima sotto il divieto dell', paragrafo 1. Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3; rettifica GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14). Questa precisa le forme di cooperazione in materia di studi di mercato, contabilità, ricerca e sviluppo, uso in comune di mezzi per la produzione, il deposito e il trasporto delle merci, associazioni temporanee, servizi di vendita e di assistenza, pubblicità o uso di marchio comune, che la Commissione ritiene che non ricadano sotto il divieto dell', paragrafo 1. Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate d'importanza minore che non sono contemplati dal disposto dell', paragrafo 1, del trattato (GU n. C 313 del 29. 12. 1977, pag. 3), quelli cioè in cui i partecipanti hanno insieme meno del 5 % del mercato, ed un fatturato annuo cumulativo inferiore a 50 milioni di ECU. Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione di certi contratti di subfornitura alla luce dell', paragrafo 1, del trattato (GU n. C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2). Una raccolta di questi testi (al 30 giugno 1981) è stata pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (riferimento ISBN 92-825-2390-X, catalogo n. CB. 30-80-576-EN-C). Questa è disponibile in alcune lingue ed ormai esaurita in altre. Una nuova raccolta aggiornata è in preparazione. Allegato 3 ELENCO DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE IN SENO ALLE COMUNITÀ (al 1o gennaio 1986) Gli stati membri, alla data di questo allegato, sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna. Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione in seno alle Comunità sono indicati qui di seguito: BELGIO Rue Archimède 73 B-1040 Bruxelles Tel. 235 11 11 DANIMARCA Hoejbrohus Ostergade 61 Postbox 144 DK-1004 Koebenhavn Tel. 14 41 40 FRANCIA 61, rue des Belles-Feuilles F-75782 Paris Cedex 16 Tel. 501 58 85 CMCI/Bureau 320 2, rue Henri Barbusse F-13241 Marseille CEDEX 01 Tel. 08 62 00 REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Zitelmannstrasse 22 D-5300 Bonn Tel. 23 80 41 Kurfuerstendamm 102 D-1000 Berlin 31 Tel. 892 40 28 Erhardtstrasse, 27 D-8000 Muenchen Tel. 23 99 29 00 GRECIA 2, Vassilissis Sofias T.K. 1602 GR-Athina 134 Tel. 724 39 82 / 724 39 83 / 724 39 84 IRLANDA 39 Molesworth Street IRL-Dublin 2 Tel. 71 22 44 ITALIA Via Poli 29 I-00187 Roma Tel. 678 97 22 Corso Magenta 61 I-20123 Milano Tel. 80 15 05/6/7/8 LUSSEMBURGO Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi L-2920 Luxembourg Tel. 430 11 PAESI BASSI Lange Voorhout 29 NL-Den Haag Tel. 46 93 26 PORTOGALLO Rua do Sacramento à Lapa 35 P-1200 Lisboa Tel. 60 21 99 REGNO UNITO 8 Storey's Gate UK-London SW1 P 3AT Tel. 222 81 22 Windsor House 9/15 Bedford Street UK-Belfast BT2 7EG Tel. 407 08 4 Cathedral Road UK-Cardiff CF1 9SG Tel. 37 16 31 7 Alva Street UK-Edinburgh EH2 4PH Tel. 225 20 58 SPAGNA Calle de Serrano 41 5a Planta E-1 Madrid Tel. 435 17 00 / 435 15 28
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