Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27.5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 205 dell'11. 5. 1977, pag. 11. (6) GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 10.
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