Art. 2
In vigore dal 1 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17.
(4) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 27.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2209:oj#art-2