Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 lug 1985
1. Le comunicazioni di cui all' devono pervenire alle autorità competenti entro e non oltre il 1o settembre 1985. 2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli stati membri possono accettare comunicazioni dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 ove ciò non comporti il superamento dei quantitativi fissati all' del regolamento (CEE) n. 1320/85.
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