Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1985
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese di trasformazione che intendono beneficiare dell'aiuto alla produzione previsto all' del regolamento (CEE) n. 1320/85. 2. La ripartizione dei quantitativi di cui all', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1320/85 viene effettuata tra le imprese di trasformazione: a) che hanno soddisfatto alle condizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 1599/84, e b) hanno presentato domande di aiuti alla produzione per la campagna di commercializzazione 1982/83 o 1984/85, o c) che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/86. Eventuali cambiamenti di proprietà durante il periodo compreso tra l'anno di produzione in causa, di cui alla lettera b), e la data d'attribuzione non vengono presi in considerazione.
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