Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1985
L'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro che figura nell'allegato II è ponderato, quando si applica l' del regolamento (CEE) n. 1320/85, in base ad un coefficiente determinato per ciascuno stato membro in conformità della seguente formula: 100 100 + a , dove « a » è la percentuale della quale i pomodori freschi utilizzati dallo stato membro supera la quantità che sarebbe stata assegnata a norma dell', paragrafo 1 del suddetto regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2222:oj#art-2