Art. 2
In vigore dal 31 lug 1985
1. L'importazione di prodotti di cui all', spediti dal Bangladesh verso la Francia e il Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 1985 continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
2. Tutti i prodotti di cui all', spediti dal Bangladesh verso la Francia e il Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 1985 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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