Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 lug 1985
Il periodo di ammasso per i quantitativi di fichi secchi e di uve secche, acquistati dagli organismi ammassatori nel corso delle campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1983/1984 ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2194/81 e tuttora da essi detenuti, è prorogato sino a quando siano stati smerciati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1603/83.
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