Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 lug 1985
1. La domanda di aiuto deve vertere al minimo su quantitativi di 50 kg di mosti di uve concentrati. 2. Il mosto di uva concentrato per il quale è chiesto l'aiuto deve essere di qualità sana, leale, mercantile e idonea all'utilizzazione per gli scopi definiti all'arti- colo 1.
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