Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1985
L'importo dell'aiuto di cui all' è fissato, per % vol potenziale e per hl di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato utilizzato, nella seguente misura: - 1,52 ECU per i mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a e C III b; - 1,32 ECU per i mosti di uve concentrati diversi da quelli di cui al primo trattino; - 1,69 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a e C III b o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982, indipendemente dalla zona di provenienza delle uve. - 1,49 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino.
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