Art. 7

Art. 7

In vigore dal 29 lug 1985
Il fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole. L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente a 1,12 ECU per % vol per ettolitro di alcole preso in consegna. Tuttavia, non è prevista alcuna partecipazione per l'alcole preso in consegna in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83. Gli del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano a detta partecipazione.
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