Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 lug 1985
1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto nelle condizioni di cui al paragrafo 2. L'importo dell'aiuto è fissato a: - 1,12 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto proveniente dalla distillazione quando quest'ultimo risponde alla definizione dell'alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83; - 1,01 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto proveniente dalla distillazione quando quest'ultimo è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali applicabili; - 1,01 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto proveniente dalla distillazione quando quest'ultimo è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol. 2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta non oltre il 31 ottobre 1986 una domanda all'organismo d'intervento dello stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, in conformità delle disposizione dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83. Gli stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al primo comma, lettera a), sia vistato da un servizio di controllo. 3. In distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, anteriormente al 1o febbraio 1987, la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83. Se tale prova non è fornita anteriormente al 1o febbraio 1987, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se la prova è presentata dopo tale termine, ma anteriormente al 1o maggio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o giugno 1987, un importo uguale all'aiuto, se del caso, tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.
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