Art. 7

Art. 7

In vigore dal 29 lug 1985
1. Fatto salvo il disposto dell', le operazioni di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono avvenire dopo il 31 agosto 1986. 2. Il vino eventualmente consegnato per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 può essere distillato soltanto dal 1o gennaio 1986.
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