Art. 17
In vigore dal 29 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
Storico versioni
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