Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1985
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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