Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 306 del 23. 11. 1984, pag. 53.
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