Art. 3
In vigore dal 25 lug 1985
1. Il certificato e le relative copie sono rilasciati dall'organismo designato a tal fine dallo stato membro di esportazione.
2. L'organismo emittente conserve una copia del certificato. L'originale e l'altra copia sono presentati all'ufficio doganale nella Comunità presso il quale è presentata la dichiarazione di esportazione.
3. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 2 appone il proprio visto nell'apposita casella dell'originale e restiuisce quest'ultimo all'esportazione o al suo rappresentante. La copia è conservata dall'ufficio doganale.
Storico versioni
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