Art. 9

Art. 9

In vigore dal 25 lug 1985
Qualora misure transitorie dovessero risultare necessarie, esse sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2194:oj#art-9