Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 lug 1985
1. Ciascuno stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in causa il libero accesso al contingente entro i limiti consentiti nel saldo del volume contingentale. 2. Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente ai fini dell'osservanza del presente regolamento.
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