Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 lug 1985
1. Fatto salvo l'articolo 4, durante il periodo dal 25 settembre 1985 al 31 marzo 1986 sono aperti contingenti tariffari comunitari supplementari all'importazione dei prodotti riportati: - nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3562/84, oppure - negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3563/84, quando siano originari di uno dei paesi e territori beneficiari delle preferenze previste negli allegati dei regolamenti suddetti e purché siano stati esposti dai paesi esportatori alla fiera di Berlino « Partner del progresso » ed abbiano formato oggetto di contratti di vendita. 2. Detti contingenti supplementari sono fissati al 3 % dei contingenti o dei massimali stabiliti per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nei regolamenti di cui al paragrafo 1. 3. Nel quadro di detti contingenti supplementari i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Il beneficio dei detti contingenti è subordinato alla presentazione del certificato di origine, modello A, e del contratto. 4. Entro i limiti di detti contingenti supplementari, la Repubblica ellenica applica i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia dell'atto di adesione del 1979.
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