Art. 2
In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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