Art. 1
In vigore dal 25 lug 1985
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 1985 il dazio della tariffa doganale comune per i filetti surgelati di merluzzi dell'Alaska (Theragra Chalcogramma), della sottovoce ex 03.01 B II b) 14, è sospeso al livello dell'8 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 3 550 tonnellate. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979.
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