Art. 31

Art. 31

In vigore dal 25 lug 1985
1. Il gruppo può essere sciolto per decisione dei membri che ne pronunciano lo scioglimento. Questa decisione è presa all'unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti. 2. Il gruppo deve essere sciolto per decisione dei membri: a) che accerta il decorso del termine fissato nel contratto di gruppo o qualsiasi altra causa di scioglimento prevista dal contratto, o b) che accerta la realizzazione dell'oggetto del gruppo o l'impossibilità di conseguirla. Se tre mesi dopo il verificarsi di una delle situazioni di cui alle lettere precedenti la decisione dei membri che accerta lo scioglimento del gruppo non è ancora stata presa, qualsiasi membro può chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del gruppo. 3. Il gruppo deve inoltre essere sciolto per decisione dei membri o del membro restante se non sussistono più le condizioni dell', paragrafo 2. 4. Dopo lo scioglimento del gruppo per decisione dei membri, l'amministratore o gli amministratori devono adempiere gli obblighi relativi indicati negli . Tali obblighi possono inoltre essere adempiuti da ogni interessato.
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