Art. 28

Art. 28

In vigore dal 25 lug 1985
1. Un membro di un gruppo cessa di farne parte al momento del decesso o quando non soddisfa più alle condizioni fissate dall', paragrafo 1. Uno stato membro può inoltre prevedere, nella propria legislazione in materia di liquidazione, scioglimento, insolvenza o cessazione dei pagamenti, che il membro di un gruppo cessi di farne parte al momento stabilito da detta legislazione. 2. In caso di decesso di una persona fisica membro del gruppo, nessuno può subentrarvi se non alle condizioni previste dal contratto di gruppo o, altrimenti, con il consenso unanime degli altri membri.
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