Art. 23 · Il gruppo non può ricorrere al pubblico risparmio. Articolo 24

Art. 23

Il gruppo non può ricorrere al pubblico risparmio. Articolo 24

In vigore dal 25 lug 1985
1. I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità. 2. Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine.
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