Art. 22

Art. 22

In vigore dal 25 lug 1985
1. Ogni membro del gruppo può cedere a un altro membro o a un terzo la sua partecipazione nel gruppo o una frazione di questa; l'efficacia della cessione è subordinata all'autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità. 2. Un membro del gruppo può costituire una garanzia sulla sua partecipazione nel gruppo solo previa autorizzazione data dagli altri membri all'unanimità, salvo disposizione contraria del contratto di gruppo. Il titolare della garanzia non può in alcun momento diventare membro del gruppo in forza della garanzia.
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