Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 lug 1985
1. Ai fini del regime di aiuti alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 525/77, per « conserve di ananassi » si intendono gli ananassi interi o in pezzi, privi della parte esterna e della parte centrale dura, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, con liquido di copertura di sciroppo di zucchero, aventi un tenore globale di zuccheri determinato dopo l'omogeneizzazione non inferiore a 14 % e compresi nella sottovoce 20.06 B II a) 5 o 20.06 B II b) 5 della tariffa doganale comune. 2. Per la concessione dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi, oltre al disposto del presente regolamento si applicano le disposizioni degli a 10, 11 paragrafo 1, 12, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 1599/84.
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